

Il Decreto Legislativo D.lgs 81/08, (Testo Unico sulla sicurezza in ambiente di lavoro), ha un Titolo (Titolo III) dedicato all’utilizzo delle attrezzature di lavoro che vengono definite come ” qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
In questa definizione molto generica rientra quindi qualsiasi attrezzatura impiegata nel corso dell’attività̀ lavorativa, dagli utensili, ai carrelli elevatori, dalle scale manuali, agli apparecchi di sollevamento, dalle centrali termiche ai recipienti in pressione.
Una volta indicati i requisiti generali di sicurezza cui devono rispondere tutte le attrezzature di lavoro Il D.Lgs. 81/08 all’art. 71 definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alla scelta, all’impiego, alla manutenzione ed alla verifica delle attrezzature stesse.
In particolare, viene definito un sottoinsieme di attrezzature (precisate nell’ Allegato VII) che, a causa dei rischi associati al loro utilizzo, devono essere sottoposti ad un regime di verifiche particolari, inizialmente di competenza di soggetti pubblici (INAIL – ASL/ARPA) e costituito da:
- la prima delle verifiche periodiche (INAIL), finalizzata a controllare la corretta installazione delle attrezzature di lavoro ed il buon funzionamento dei loro accessori di sicurezza, controllo e regolazione, verificandone la conformità̀ alla normativa tecnica in materia;
- le verifiche periodiche successive alla prima (ASL/ARPA), finalizzate a controllare il mantenimento del livello di sicurezza delle attrezzature di lavoro e dei loro accessori attraverso il rispetto delle condizioni di installazione e funzionamento definite in sede di prima verifica.
Tali attrezzature si possono suddividere in:
1.Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
- apparecchi di sollevamento materiali portata > 200 Kg (gru da cantiere, gru a bandiera, carroponte, paranchi elettrici paranchi a mano, gru da banchina);
- carrelli semoventi.
2.Gruppo SP: sollevamento persone
- piattaforme di lavoro;
- ponti mobili sviluppabili;
- ascensori e montacarichi da cantiere.
Con la pubblicazione del D.M. 11 aprile 2011, è stato modificato il regime dei controlli, introducendo la possibilità̀ di effettuazione degli stessi da parte di Soggetti Privati specificatamente abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
In caso di inadempienza (ritardo o mancata verifica) sono previste sanzioni penali e/o civili. Per questi motivi, il Datore di lavoro deve:
- censire le proprie attrezzature, con particolare riguardo a quelle di cui all’ ALLEGATO VII, denunciare all’Inail tramite il portale “CIVA” la messa in servizio delle apparecchiature di nuova installazione e di quelle eventualmente mai denunciate;
- prendere le misure necessarie per sottoporre le stesse alle previste verifiche periodiche di legge “volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,”, con la frequenza indicata nel medesimo allegato;
- comunicare le dismissioni o la messa fuori esercizio delle attrezzature.
Il Datore di lavoro non può limitarsi a richiedere la verifica periodica al Soggetto Titolare entro i termini di legge, ma deve adoperarsi affinché la verifica venga effettuata entro detti termini, dallo stesso Soggetto Titolare o dal Soggetto Abilitato prescelto.
La mancata ottemperanza di quest’obbligo rende il Datore di lavoro passibile delle sanzioni disciplinate dal D.Lgs 81/08 all’art. 87, oltre alle maggiori conseguenze che possono derivare in caso di infortunio (responsabilità̀ civili e penali dei soggetti responsabili).
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