
COME SI VALUTA IL RISCHIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI? RISCHI, PRECAUZIONI E GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- Cosa sono i campi elettromagnetici?
- Come si effettua la valutazione del rischio campi elettromagnetici?
- Quali sono i rischi per i lavoratori?
- Cosa deve fare il datore di lavoro?
La valutazione del rischio campi elettromagnetici (CEM) è uno strumento importante per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori esposti.
Il Testo Unico (articolo 207), definisce così: si tratta di “campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, di frequenza inferiore o pari a 300 GHz”.
Produrre il documento di valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 81/08 dedica tutto il Capo IV (Titolo VIII) alla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”, e rappresenta uno dei punti di riferimento su questa tematica.
Negli ultimi anni la legge è stata aggiornata, con la direttiva europea 2013/35/UE poi recepita in Italia con il D.Lgs. n. 159 del 1° agosto 2016.
Un utile strumento per i datori di lavoro è rappresentato anche dalla “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della Direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici“, pubblicata dalla Commissione Europea.
GLI EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Quali sono gli effetti causati dai campi elettromagnetici?
Gli effetti possono essere diretti o indiretti, e le normative si pongono l’obiettivo di proteggere la persona da entrambi.
EFFETTI DIRETTI
Sono quelli immediatamente riscontrabili. Possono provocare:
- nausea,
- riscaldamento del corpo (o parti di esso),
- effetti su nervi, muscoli o organi sensoriali.
EFFETTI INDIRETTI
Insorgono a livelli espositivi più bassi e riguardano, ad esempio:
- interferenze con dispositivi elettronici impiantati passivi (protesi, piastre di metallo, ecc.);
- interferenze con dispositivi elettronici impiantati attivi (come pacemaker o defibrillatori impiantati);
- interferenze con altre attrezzature e dispositivi medici elettronici;
- innesco involontario di detonatori, incendi o esplosioni;
- effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
- scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto.
VALUTAZIONE DEI RISCHI, PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per la valutazione dei rischi, vengono presi come riferimento due parametri fondamentali: valori limite di esposizione e valori di azione.
Secondo l’art. 209 comma 4 del dlgs 81/2008 i fattori da considerare in fase di valutazione del rischio sono:
- livello, spettro di frequenza, durata, tipo di esposizione;
- valore limite di esposizione e valor di azione;
- effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- effetti indiretti;
- presenza di attrezzature alternative per ridurre i livelli di esposizione;
- disponibilità di azioni volte a minimizzare i livelli di esposizione;
- informazioni raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
In base ai dati rilevati, andrà stabilito se e quali misure di prevenzione e protezione mettere in atto.
Il datore di lavoro, secondo l’art. 209 comma 4 del dlgs 81/2008, dovrà tenere in considerazione:
- altri metodi di lavoro che implichino una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
- scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, a seconda del lavoro da svolgere;
- misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso (se necessario) l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
- appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni;
- progettazione e struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Ogni quanto va effettuata? La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici va aggiornata:
- ogni 4 anni;
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
La valutazione dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea.
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