Quando si deve fare il POS?

Il POS è sempre “obbligatorio nelle le imprese (anche familiare) che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili”. Inoltre il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto per ogni cantiere.

Quando non si deve fare il POS?

Non è obbligatorio redigere un POS quando l’attività da svolgere non si configura come cantiere temporaneo o mobile (ex art. 96 del D. lgs 81/2008)

Nello specifico il POS non è obbligatorio per i Lavoratori Autonomi, in quanto categoria che esercita la propria attività in modo autonomo senza subordinazione alcuna, in quanto non rientrano nelle disposizioni dell’articolo 17 comma 1 lettera a

Chi deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza

In base alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, il Piano Operativo Sicurezza dev’essere redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro, prima dell’avvio dei lavori.
Quali devono essere i contenuti minimi del POS
Il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere sicuramente:

a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

    • il nominativo del datore di lavoro dell’impresa, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    • il nominativo del medico competente ove previsto;
    • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP;
    • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa;

g) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

h) l’individuazione delle misure prevenzione e protezione, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

i) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC (piano di sicurezza e coordinamento) quando previsto

l) organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature

m) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

n) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Le sanzioni per la mancata redazione del POS

Per mancata o incompleta elaborazione del POS, il datore di lavoro rischia una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione da 3.000€ a 15.000€, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale

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